Renzo e Lucio

Associazione di Promozione Sociale

 

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

                                                                                                                                                                 

Art.1 - COSTITUZIONE

È costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Renzo e Lucio gruppo gay, lesbico, bisessuale, transessuale, transgender e simpatizzanti”, altrimenti brevemente detta “ Renzo e Lucio”, che in seguito sarà denominata “associazione”.

L'associazione agisce nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, della Legge regionale dell’associazionismo n.28/96 (e successive modifiche) e del Decreto Legislativo 460/97.

Ai fini del presente Statuto con il termine “Socio” si intende ogni tipo di persona, uomo o donna, gay, lesbica, ecc.. Per sola questione di semplicità linguistica viene usata la desinenza e la forma maschile.

I contenuti e la struttura dell’associazione  sono ispirati a principi di solidarietà, di laicità, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell’associazione stessa.

L’associazione ha sede in Lecco e ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o provincia, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città .

Il logo che la contraddistingue è rappresentato nell’intestazione dello Statuto ed ha in alto, in colore grigio col font folkard, il nome Renzo e Lucio, seguito dal sottotitolo gruppo glbts di Lecco col font cooper black. Al di sotto della scritta, una linea grigia, rappresenta la sagoma del monte Resegone mentre più sotto - su di una barca "Lucia" di colore blu-azzurro sfumato con remi bianchi - due figure in diverse tonalità di grigio, si baciano. La barca naviga sulla superficie di un lago reso coi colori dell'arcobaleno.

 

Art. 2 – FINALITA’

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, ha come finalità la costruzione di una società laica e democratica in cui:

·          l’essere umano sia riconosciuto come valore centrale;

·          le libertà individuali ed i diritti umani e civili siano affermati, promossi e garantiti senza discriminazione alcuna sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e di ogni altra condizione personale e sociale;

·          la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale.


L’associazione si professa non-violenta e/o pacifista, apartitica, laica, libertaria, aconfessionale, democratica, antifascista, antirazzista, antitotalitaria, che promuove il libero pensiero e lo sviluppo della conoscenza oltre a quella che è accettata come verità assoluta; ed è parte del movimento Gay, Lesbico, Bisessuale, Transessuale e Transgender, con possibilità di libera adesione ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi.

 

Art. 3 – OBIETTIVI

L’associazione, in considerazione del patto di costituzione e delle finalità generali che si propone, intende perseguire i seguenti obiettivi per la realizzazione di una serena e completa espressione dell’essere umano.

 

TUTELA DEI DIRITTI CIVILI:

a)   la difesa dei diritti umani: l’associazione promuove attività per la difesa di tutti i diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

b)   la lotta contro il pregiudizio, il razzismo, l'omofobia e transfobia, mediante l'intervento in ogni campo sociale, della cultura e dell'informazione, allo scopo di combattere l'ignoranza in materia di orientamento sessuale e di identità di genere;

c)   l'aggregazione e l'organizzazione delle persone di differente orientamento sessuale e di identità di genere;

d)   lo sviluppo di iniziative e servizi volte a rispondere alle esigenze delle persone di differente orientamento sessuale e di identità di genere, in primo luogo per quanto riguarda la loro salute fisica e psico-sociale;

e)   il sostegno a tutte le forme di famiglia;

f)    la formazione e l'informazione del personale attivo nel campo dell'educazione (docenti, educatori, consulenti, ed altre figure professionali) sulle tematiche di differente orientamento sessuale e di identità di genere;

g)   la lotta per il riconoscimento giuridico delle libere convivenze e per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale ed all’identità di genere;

h)   l'affermazione del concetto di uno stato veramente laico, libero da ingerenze religiose;

i)    la promozione e il sostegno della visibilità individuale e di gruppo;

l)    la promozione delle azioni per garantire alle persone transgender, ancora non operate, la rettifica dei documenti al fine di favorire l’integrazione ed il pieno godimento dei diritti civili;

m)  il dialogo ed il confronto con istituzioni, partiti, sindacati ed altri movimenti democratici sulle tematiche affrontate dall’associazione.

 

PROMOZIONE DI UNA NUOVA CULTURA FAMILIARE E SENTIMENTALE:

a)   la formazione e l'informazione del personale attivo nel campo dell'educazione (docenti, educatori, consulenti, ed altre figure professionali) sulle tematiche di differente orientamento sessuale e di identità di genere;

b)   la promozione in ambito scolastico di incontri educativi e culturali rivolti agli studenti con lo scopo di  sensibilizzarli ed informarli sulle tematiche affrontate dall’associazione.

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Art. 4 – STRUMENTI

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L’associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuito, anche ricorrendo ai propri soci.

L’associazione svolgerà attività di sostegno e di formazione relative alle problematiche del mondo GLBT per sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore inestimabile di un mondo interetnico, multiforme nelle espressioni sessuali, nelle culture; un mondo dove la diversità sia fonte di arricchimento individuale e sociale e  non motivo di discriminazione.

Tra queste:

·          l’organizzazione di momenti di incontro e discussione pubblici;

·          la realizzazione di proposte di formazione rivolte ai soci, ai simpatizzanti e alla popolazione in generale, sui temi dell'associazione;

·          le iniziative nell'ambito culturale, educativo, artistico, sportivo, interculturale e, in genere, di interesse sociale;

·          le attività finalizzate alla prevenzione e informazione sulle malattie a trasmissione sessuale, tramite la costituzione di servizi per la comunità tra cui la produzione e distribuzione di materiale informativo;

·          le attività di sostegno e supporto psicologico, sociale e giuridico alle persone che vivono con disagio la diversità sia in ambito famigliare che ambientale.

 

 

 

PARTE SECONDA

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 5 – SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni di età, e giuridiche (anche non riconosciute) che ne condividono gli scopi, indipendentemente dal sesso, identità e orientamento sessuale, cittadinanza, condizione sociale e individuale.

L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto e l'adozione della tessera sociale.

La violazione delle norme del presente statuto può essere motivo di esclusione del socio dall'associazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta.

Il rigetto dell’iscrizione è comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

La qualità di socio si perde:

a)   per decesso;

b)   per morosità nel pagamento della quota associativa;

c)   dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d)   per esclusione.


Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che - senza adeguata ragione - si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è disposta da parte del Consiglio Direttivo con propria delibera; in caso di esclusione tale delibera deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può azionare la clausola compromissoria di cui all’art.18 del presente statuto.

 

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto a:

a)   partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’associazione;

b)   promuovere e organizzare attività in linea con i principi e le finalità dell’associazione;

c)   eleggere gli organi direttivi ed essere eletti essi stessi;

d)   sottoporre mozioni particolari all’Assemblea dei Soci con un minimo di soci indicati nel regolamento.


I Soci sono tenuti a:

a)   pagare la quota sociale definita dal Consiglio Direttivo;

b)   osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;

c)   contribuire a definire e realizzare i programmi.

 

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi direttivi durano in carica per un biennio e sono:

a)   l’Assemblea dei Soci

b)   il Consiglio Direttivo

c)   il Presidente

d)   il Vicepresidente

e)   il Tesoriere.

 

Art. 8 – L’ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell'associazione.

E' composta di tutti i Soci iscritti al libro dei soci almeno dieci (10) giorni prima dell’adunanza e che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti i Soci che vi partecipano hanno il diritto di esprimere un solo voto pro-capite e non possono farsi rappresentare per delega da altri soci o da terzi. Le Persone non fisiche partecipano a mezzo del legale rappresentate e/o di un suo delegato munito di delega scritta

L’assemblea dei Soci si riunisce:

in via ordinaria almeno una volta l'anno;

in via straordinaria tutte le volte in cui ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio Direttivo oppure un decimo dei soci iscritti.

L'Assemblea dei Soci ha il compito di:

a)   approvare le modifiche dello statuto;

b)   discutere, definire ed approvare il progetto associativo;

c)   approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro il 31 marzo di ogni anno;

d)   eleggere e/o sfiduciare il Presidente dell’associazione;

e)   eleggere e/o revocare il Consiglio Direttivo o singoli consiglieri;

f)    eleggere e/o revocare il Tesoriere;

g)   deliberare l’adesione dell’associazione ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi;

h)   deliberare, in sede straordinaria, la modifica dello statuto sociale, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale.


Fatto salvo il precedente punto h), l'Assemblea ordinaria dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione qualora sia presente la maggioranza assoluta dei soci iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Le delibere relative alla modifica dello statuto sociale sono prese in Assemblea straordinaria in cui è richiesta la presenza dei 2/3 dei soci iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione; le delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale sono assunte con i quorum di cui all’art. 17 del presente statuto.

L’assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione, in caso di impedimento dal Vice-Presidente, in mancanza dal consigliere più anziano, presso la sede dell’associazione, oppure in altro luogo purché in Lombardia.

La convocazione dei Soci potrà avvenire mediante invio di messaggio di posta elettronica, fax, sms o simili all’indirizzo dei singoli soci (così come risultante dal libro soci), o in aggiunta o sostituzione mediante avviso pubblicato sul sito dell’associazione, oppure esposto  presso la sede sociale, ma comunque tale da consentire la massima conoscibilità da parte dei soci.

La convocazione dovrà avvenire almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l’adunanza, con indicazione, del luogo, ora e ordine del giorno.

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal  Vice-Presidente; qualora fosse assente anche quest’ultimo è presieduta dal consigliere più anziano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Tutte le votazioni sono prese mediante voto palese con alzata di mano, ad eccezione di quelle relative alla nomina/revoca degli organi direttivi che si tengono con voto segreto.

 

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito, è l’organo di direzione politica tra un'assemblea dei soci e l'altra, e dura in carica due (2) anni.

E' composto da un minimo di sette (7) a un massimo di undici (11) persone, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, escluso il Tesoriere.

Il numero dei componenti sarà di volta in volta determinato dall’assemblea in sede di rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

Si riunisce in seduta ordinaria con cadenza mensile, e in seduta straordinaria su richiesta del Presidente o di un terzo dei suoi membri.

Al Consiglio Direttivo possono essere invitate persone esterne allo stesso per affrontare questioni specifiche, con facoltà di parola e senza diritto di voto.

Ha il compito di:

a)   rendere operative le decisioni dell'Assemblea dei Soci;

b)   approvare e far rispettare il regolamento interno dell'associazione;

c)   convocare l'Assemblea dei Soci;

d)   proporre iniziative finalizzate al reperimento delle risorse che permettano all'associazione di organizzare le proprie attività;

e)   revocare la qualifica di socio nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto;

f)    predisporre e presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo;

g)   valutare le proposte, progetti ed iniziative che pervengono al Direttivo;

h)   amministrare il patrimonio dell’associazione.

 

Art. 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante politico e legale dell'associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.

Elegge all’interno del Consiglio Direttivo il Vicepresidente e designa il Segretario quale responsabile della produzione dei verbali delle sedute del consiglio e dell’assemblea, nonché dell’aggiornamento e custodia degli stessi.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dagli altri membri del consiglio direttivo, assicura il regolare funzionamento degli organi direttivi, convocandone e presiedendone le riunioni. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente o da uno dei membri del Consiglio Direttivo da lui nominato.

Egli resta in carica due (2) anni e può cessare dalla carica per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci iscritti.

 

Art. 11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

 

Art. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è custode del patrimonio dell’associazione e l’amministra su mandato del Presidente.

Sono compiti del Tesoriere:

·          la gestione della cassa dell’associazione;

·          la tenuta della contabilità  e  dei libri contabili;

·          la predisposizione contabile del  bilancio;

 

Oltre al Presidente ha la firma sociale disgiunta per il compimento delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Tesoriere dura in carica per un biennio ed è membro del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma non di voto.

 

 
PARTE TERZA

PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

                                                                                                                                                               

Art. 13 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche, e giuridiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

·          versamenti compiuti dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli di tutti coloro che aderiscono alla associazione;

·          redditi derivanti dal suo patrimonio;

·          introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

·          fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;

·          eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

·          di contributi di privati o Enti.


Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e la quota annuale di iscrizione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione di eventuali contributi versati.

 

Art. 14 - LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci, e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

·          libro dei Soci

·          libro dei verbali delle Assemblee dei Soci

·          libro dei verbali del Consiglio Direttivo

·          libro degli Inventari.


I libri dell’associazione, ad eccezione del libro dei Soci, sono visibili ai soci che ne fanno istanza, con spese a carico dei richiedenti.

 

Art. 15  – BILANCIO

Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno; quello preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Tesoriere e approvati dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio rimane depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione nei quindici (15)  giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Art. 16  – AVANZI DI GESTIONE

L‘associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17  – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La decisione di scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più liquidatori deve essere presa, sia in prima che in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentano i tre/quarti (3/4) degli iscritti.

In caso di scioglimento, l'associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra/e associazione/i che perseguano i medesimi scopi di cui al presente statuto.

 

Art. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato dal socio interessato, l’altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

 

Art. 19 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia