STATUTO
“ LGBT+ Diritti Renzo e Lucio APS ”
Associazione di Promozione Sociale
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – COSTITUZIONE
È costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata GLBT+ Diritti Renzo e Lucio Associazione di Promozione Sociale”, altrimenti brevemente detta “ Renzo e Lucio APS”, che in seguito sarà denominata “Associazione”.
L’associazione è un Ente del Terzo Settore disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
Ai fini del presente Statuto con il termine “Socio” si intende ogni tipo di persona, uomo o donna, gay, lesbica, ecc. Per sola questione di semplicità linguistica viene usata la desinenza e la forma maschile.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’associazione ha sede in Lecco e ha durata illimitata.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o provincia, senza modificare il presente statuto ma dandone comunicazione agli uffici competenti, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.
Art. 2 – FINALITA’
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare ha come finalità la costruzione di una società laica e democratica in cui:
– l’essere umano sia riconosciuto come valore centrale;
– le libertà individuali ed i diritti umani e civili siano affermati, promossi e garantiti senza discriminazione alcuna sulla base dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere e di ogni altra condizione personale e sociale;
– la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale.
L’associazione si professa non-violenta e/o pacifista, apartitica, laica, libertaria, aconfessionale, democratica, antifascista, antirazzista, antitotalitaria, che promuove il libero pensiero e lo sviluppo della conoscenza oltre a quella che è accettata come verità assoluta; ed è parte del movimento LGBT+, con possibilità di libera adesione ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi.
Art. 3 – OBIETTIVI
L’associazione, in considerazione del patto di costituzione e delle finalità generali che si propone, intende perseguire i seguenti obiettivi per la realizzazione di una serena e completa espressione dell’essere umano.
TUTELA DEI DIRITTI CIVILI:
- a) la difesa dei diritti umani: l’associazione promuove attività per la difesa di tutti i diritti sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
- b) la lotta contro il pregiudizio, il razzismo, l’omofobia e la transfobia, mediante l’intervento in ogni campo sociale, della cultura e dell’informazione, allo scopo di combattere l’ignoranza in materia di orientamento sessuale e di identità di genere;
- c) l’aggregazione e l’organizzazione delle persone di differente orientamento sessuale e di identità di genere;
- d) lo sviluppo di iniziative e servizi volte a rispondere alle esigenze delle persone di differente orientamento sessuale e di identità di genere, in primo luogo per quanto riguarda la loro salute fisica e psico-sociale;
- e) il sostegno a tutte le forme di famiglia;
- f) la formazione e l’informazione del personale attivo nel campo dell’educazione (docenti, educatori, consulenti, ed altre figure professionali) sulle tematiche di differente orientamento sessuale e di identità di genere;
- g) la lotta per il riconoscimento giuridico delle libere convivenze e per l’abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all’orientamento sessuale ed all’identità di genere;
- h) l’affermazione del concetto di uno stato veramente laico, libero da ingerenze religiose;
- i) la promozione e il sostegno della visibilità individuale e di gruppo;
- j) la promozione delle azioni per garantire alle persone transgender, la rettifica dei documenti al fine di favorire l’integrazione ed il pieno godimento dei diritti civili;
- k) il dialogo ed il confronto con istituzioni, partiti, sindacati ed altri movimenti democratici sulle tematiche affrontate dall’associazione.
PROMOZIONE DI UNA NUOVA CULTURA FAMILIARE E SENTIMENTALE:
- a) la formazione e l’informazione del personale attivo nel campo dell’educazione (docenti, educatori, consulenti, ed altre figure professionali) sulle tematiche di differente orientamento sessuale e di identità di genere;
- b) la promozione in ambito scolastico di incontri educativi e culturali rivolti agli studenti con lo scopo di sensibilizzarli ed informarli sulle tematiche affrontate dall’associazione.
Art. 4 – ATTIVITA’
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e dalle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con agni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell’associazione.
L’associazione, nel perseguire le proprie finalità, svolge in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 – c. 1 del D.Lgs. 117/17:
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare, l’associazione svolgerà attività di sostegno e di formazione relative alle problematiche del mondo LGBT+ per sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore inestimabile di un mondo interetnico, multiforme nelle espressioni sessuali, nelle culture; un mondo dove la diversità sia fonte di arricchimento individuale e sociale e non motivo di discriminazione.
Tra queste:
– l’organizzazione di momenti di incontro e discussione pubblici;
– la realizzazione di proposte di formazione rivolte ai soci, ai simpatizzanti e alla popolazione in generale, sui temi dell’associazione;
– le iniziative nell’ambito culturale, educativo, artistico, sportivo, interculturale e, in genere, di interesse sociale;
– le attività finalizzate alla prevenzione e informazione sulle malattie a trasmissione sessuale, tramite la costituzione di servizi per la comunità tra cui la produzione e distribuzione di materiale informativo;
– le attività di sostegno e supporto psicologico, sociale e giuridico alle persone che vivono con disagio la diversità sia in ambito famigliare che ambientale.
Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo particolare dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
ATTIVITA’ DIVERSE
L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate all’art.4 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’Art.6 dei D.Lgs: 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
PARTE SECONDA
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 – SOCI
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche, che ne condividono gli scopi, indipendentemente dal sesso, identità e orientamento sessuale, cittadinanza, condizione sociale e individuale.
L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
L’adesione comporta l’accettazione del presente statuto e l’adozione della tessera sociale.
La violazione delle norme del presente statuto può essere motivo di esclusione del socio dall’associazione.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta e deliberata dal Consiglio Direttivo.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Il rigetto dell’iscrizione è comunicato dal Consiglio Direttivo per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
La qualità di socio si perde:
- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.
- e) per scioglimento
L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che – senza adeguata ragione – si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità di socio è disposta da parte del Consiglio Direttivo con propria delibera che deve essere comunicata all’interessato; in caso di esclusione tale delibera deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile.
Contro il provvedimento di esclusione il socio può azionare entro 30 giorni la clausola compromissoria di cui all’art.19 del presente statuto.
Art. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione
Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento
- c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee
- e) di eleggere gli organi direttivi ed essere eletti essi stessi;
- f) di sottoporre mozioni particolari all’Assemblea dei Soci con un minimo di soci indicati nel regolamento.
- g) di recedere in qualsiasi momento dall’associazione
- h) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
I Soci sono tenuti a:
- a) pagare la quota sociale definita dal Consiglio direttivo.
- b) La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo
- c) osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
- d) contribuire a definire e realizzare i programmi.
- e) Sono escluse partecipazione temporanee alla vita dell’associazione
Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi direttivi durano in carica per un biennio e sono:
- a) l’Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
Art. 8 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante dell’associazione.
E’ composta da tutti i Soci iscritti al libro dei soci che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i Soci che vi partecipano hanno il diritto di esprimere un solo voto e possono farsi rappresentare per delega da altri soci nel numero massimo di uno.
Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito dal regolamento interno.
Le Persone non fisiche partecipano a mezzo del legale rappresentate e/o di un suo delegato munito di delega scritta.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
L’Assemblea ordinaria dei Soci ha il compito di:
- a) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo
- b) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione
- c) eleggere e/o sfiduciare il Presidente dell’associazione;
- d) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendo tra i propri associati
- e) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) deliberare l’adesione dell’associazione ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi;
- g) deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modifiche dello Statuto
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Validità dell’Assemblea e modalità di voto
- L’assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- L’Assemblea straordinaria è convocata per delibare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
- Fatto salvo quando previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.
- In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito albo dei soci.
- All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consultivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procederà, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per i soci.
Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci nel proprio ambito, È l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni dei poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo. E’ l’organo di direzione politica tra un’assemblea dei soci e l’altra, e dura in carica due (2) anni.
E’ composto da un minimo di cinque (5) a un massimo di undici (11) persone, inclusi il Presidente e il Vicepresidente.
Il numero dei componenti sarà di volta in volta determinato dall’assemblea in sede di rinnovo delle cariche sociali., non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ed una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
Può essere revocato dall’assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate nel corso del suo mandato devono essere convalidate dalla prima assemblea utile, facendo ricorso alla graduatoria dei primi dei non eletti se esistente, oppure se non ci fosse o fosse esaurita viene indetta un’assemblea elettiva per la nomina dei membri da sostituire”
Si riunisce su richiesta del Presidente o di un terzo dei suoi membri.
Il consiglio direttivo è convocato almeno 8 (otto) gironi prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
Al Consiglio Direttivo possono essere invitate persone esterne allo stesso per affrontare questioni specifiche, con facoltà di parola e senza diritto di voto.
Ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservono all’Assemblea
- b) Nomina il vice-presidente, il tesoriere e il segretario
- c) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
- d) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche
- e) Predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- f) Predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo ed il bilancio consuntivo alla chiusura dell’esercizio finanziario;
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività autorizzando la spesa;
- i) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci:
- j) Deliberare in merito all’esclusione di soci;
- k) Proporre all’Assemblea i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- n) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stessi;
- o) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale:
- p) Convocare l’Assemblea dei Soci
- q) Proporre iniziative finalizzate al reperimento delle risorse che permettano all’associazione di organizzare le proprie attività
- r) Valutare le proposte, progetti ed iniziative che pervengano al Direttivo
- s) Amministrare il patrimonio dell’associazione
Art. 10 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’associazione.
Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dagli altri membri del consiglio direttivo, assicura il regolare funzionamento degli organi direttivi, convocandone e presiedendone le riunioni. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente previa delibera di conferimento dell’incarico di presidente pro-tempore da parte del Consiglio Direttivo
Egli resta in carica due (2) anni, può essere rieletto e può cessare dalla carica per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci iscritti.
Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
- Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 11 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 12 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è custode del patrimonio dell’associazione e l’amministra su mandato del Presidente.
Sono compiti del Tesoriere:
– la gestione della cassa dell’associazione;
– la tenuta della contabilità e dei libri contabili;
– la predisposizione contabile del bilancio;
Oltre al Presidente ha la firma sociale disgiunta per il compimento delle operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art.13 – IL SEGRETARIO
Il segretario, è nominato dal Consiglio Direttivo si occupa della tenuta dei libri sociali, verbalizza e sottoscrive le riunioni delle assemblee e dei consigli direttivi.
PARTE TERZA
PATRIMONIO, BILANCIO E LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche, e giuridiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
-quote sociali
-contributi pubblici e privati
-corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale
– versamenti compiuti dai soci fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli di tutti coloro che aderiscono alla associazione;
– redditi derivanti dal suo patrimonio;
– entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interessa generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
– fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
– donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
– Rimborsi derivanti da convenzioni
– Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del D.LGS. 117/2017 svolte senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
– eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte.
In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi motivo, i soci recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale, né la restituzione di eventuali contributi versati.
Art. 15 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci, e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:
– libro dei Soci
– libro dei verbali delle Assemblee dei Soci
– libro dei verbali del Consiglio Direttivo
– il libro dei volontari non occasionali contenente i nominativi dei volontari che svolgono attività continuativa nell’ambito dell’associazione
– Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dl regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
Art. 16 – BILANCIO
Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art.13 e dall’art.87 del D.LGS. n.117/2017
Il bilancio dell’associazione è annuale; l’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno; quello preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci consuntivo con la relazione di missione e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’assemblea entro il 30 giugno.
La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Se svolte.
Il bilancio rimane depositato a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione nei quindici (15) giorni che precedono l’assemblea convocata per la sua approvazione.
Art. 17 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’Associazione ha il divieto di distribuire. Anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
Il patrimonio dell’Associazione, compreso di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La decisione di scioglimento dell’associazione e la nomina di uno o più liquidatori deve essere presa da tanti soci che rappresentano i tre/quarti (3/4) degli iscritti.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, che persegue i medesimi scopi di cui al presente statuto, individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore aventi analoga natura giuridica ed analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a nome dell’art.9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017
Art. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato dal socio interessato, l’altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
Art. 20 – LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.