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26/11/14 LA PROCURA DI UDINE : IL PREFETTO NON PUO’ CANCELLARE LA TRASCRIZIONE

La Procura di Udine dà ragione a Rete Lenford e riconosce che il Prefetto non può cancellare la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio avvenuto all’estero, anche se non ravvisa la commissione di reati da parte del Prefetto, per l’impossibilità di riconoscere il dolo nelle fattispecie di reato prese in considerazione.

LA PROCURA NON HA COMPITI ABROGATIVI

Secondo la Procura il Prefetto autonomamente non ha e non aveva compiti “sostanzialmente” abrogativi. Né poteri di cancellazione, che spettano per legge solo all’Autorità Giudiziaria e conclude affermando che «la Circolare del Ministro Alfano prima e l’intervento del Prefetto poi non appaiono corretti sotto il profilo giuridico, perché vanno a ledere prerogative e compiti della Procura delle Repubblica ex art. 75 dell’ordinamento giudiziario».

IL PREFETTO NON HA UN RUOLO TANTO AUTORITARIO

Afferma la Procura: «Spiace però dover riconoscere che l’intervento [di cancellazione operato dal Prefetto] non appare conforme a legge: ne deriva che i ricorrenti – per questo profilo – sembra abbiano ragione». Infatti, continua la Procura, la legge conferisce al Prefetto precisi poteri sui registri dello Stato civile «ma non legittima né ammette un ruolo così autoritario e di simile “prevaricazione” del Prefetto, quale quello nel caso di specie».

IL DOMINUS DELLO STATO CIVILE E’ IL SINDACO

 

Per la legge italiana «Il dominus dello stato civile è e resta il Sindaco […] le cui prerogative possono essere corrette solo attraverso un procedimento giurisdizionale ad opera del Giudice». La Procura considera che «Anche semplicemente sul piano sistematico va constatato infatti che se al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione, di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento il cittadino può rivolgersi al Tribunale, analogamente deve valere nel caso opposto e cioè nel caso in cui una eseguita trascrizione dall’Ufficiale di stato civile sia stata fatta, ma la si ritenga invece errata o contraria all’ordine pubblico.

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